PILLOLA DEI 5 GIORNI DOPO ALLE MINORENNI: SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO NON VIOLA LE NORME SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l’AIFA ha modificato il regime di fornitura del medicinale “EllaOne”, noto anche come “pillola dei 5 giorni dopo” con la quale si può evitare una gravidanza. In particolare, l’AIFA ha eliminato, con tale ultima determina, la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minorenni. L’’AIFA ha competenza nel decidere i criteri in ordine alle prescrizioni dei farmaci per i quali ha rilasciato l’autorizzazione al commercio. Si tratta di competenza che al pari di quelle relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche e, quindi, all’equivalenza terapeutica con altri farmaci, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità ed al monitoraggio del loro consumo, è da considerare esclusiva, nel senso che le suddette funzioni (legislative ed amministrative) spettano solo all’Autorità statale, restando preclusa alle Regioni la previsione di un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità contrastante ed incompatibile con quello stabilito in via generale dall’AIFA a livello nazionale.
Ricorda, inoltre, che il diritto alla salute è, tra l’altro, diritto all’integrità psico-fisica, diritto a vivere in un ambiente salubre, diritto a fruire delle prestazioni sanitarie, gratuite per gli indigenti, diritto a non ricevere trattamenti sanitari, se non di carattere obbligatorio, volti a tutelare non solo il destinatario ma soprattutto la collettività, come nel caso degli interventi effettuati per la salute mentale.
Il farmaco “ElleOne” non deve essere confuso con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza. Il meccanismo d’azione del farmaco è anti-ovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione. Nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile.
Cons. Stato, sez. III, sent., 19 aprile 2022, n. 2928
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