“BIMBOMINKIA” E’ UN’OFFESA CHE VALE IL REATO DI DIFFAMAZIONE.
La Cassazione ha ritenuto che apostrofare una persona come “bimbominkia”, soprattutto nel contesto dei social network, vale una condanna per diffamazione.
Protagonista della vicenda era una donna che su Facebook aveva apostrofato ripetutamente come “bimbominkia” un uomo all’interno di un gruppo su Facebook con oltre duemila persone iscritte.
I giudici di primo e secondo grado non avevano dubbi circa la condanna dell’imputata, ritenuta colpevole di diffamazione per avere offeso con più azioni la reputazione di un uomo, pubblicando all’interno di un gruppo su Facebook espressioni offensive a lui dirette.
La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale, però, riteneva legittima la condanna per diffamazione che confermava in via definitiva. I Giudici ritenevano impossibile parlare dell’esercizio del diritto di critica poiché l’uomo preso di mira non era un personaggio politico di rilievo nazionale o anche solo locale. E comunque, in ogni caso, il diritto di critica avrebbe dovuto essere esercitato entro determinati limiti, tra i quali vi era quello della continenza, non potendo la critica trascendere nello scherno e nella derisione, mentre si riteneva tale limite superato nel caso di specie, dato che appellare una persona quale “bimbominkia” in messaggi rivolti ad oltre duemila soggetti appartenenti al gruppo Facebook, significava additarla come mentalmente ipodotata.
Avendo la donna palesemente deriso l’uomo platealmente con i messaggi condivisi sul social network, non poteva non parlarsi di condotta non gravemente offensiva, poiché, i messaggi in oggetto erano diretti ai quasi duemila e trecento scritti al gruppo su Facebook.
La Corte quindi rigettava il ricorso della donna e confermava la condanna per diffamazione.
Cass. pen., sez. V, n. 12826 del 5.4.2022
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