PENSIONE DI REVERSIBILITA’: SPETTA ANCHE AI NIPOTI MAGGIORENNI SE A CARICO DEI NONNI.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, D.P.R. n. 818/1957 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
In particolare, la mancata previsione della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l’ascendente e a suo carico, violerebbe la Costituzione. La disciplina sarebbe intrinsecamente irragionevole, a fronte della funzione solidaristica della pensione di reversibilità ai superstiti, pur ricorrendo una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, sarebbe disconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al discendente più prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l’ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacità legale da cui è afflitto. La norma che non prevede il riconoscimento del diritto assistenziale a tale categoria di aventi diritto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell’ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, che siano a carico dei genitori, i quali invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilità. Inoltre, il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, negherebbe il diritto di questi soggetti, benché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all’assistenza sociale, di cui l’istituto in questione costituisce espressione.
Se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione di meritevolezza, collegata al fondamento solidaristico, deve riguardare anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del defunto siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.
Pertanto, l’art. 38, d.P.R. n. 818/1957, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Corte Cost, sent., n. 88 del 5.4.2022
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