SENTENZA DEL GIORNO – 14/04/2022

da | Apr 14, 2022 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2021

MOGLIE TRADISCE IL MARITO: NESSUN ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE SE PSICOLOGICAMENTE INDEBOLITA DALLA SITUAZIONE DI CRISI CONIUGALE.

Dal conflitto con il marito, la donna ne era uscita con forti problemi psicologici i quali, tra le altre cose, l’avevano spinta a tradire il coniuge. Da questo punto di vista, il tradimento si poneva, quindi, secondario e non rilevante, mentre il Tribunale aveva addebitato la separazione alla donna, la Corte d’Appello aveva revocato l’addebito. Quest’ultima decisione veniva presa considerando accertata la sua infedeltà coniugale ai danni del marito, la quale però si era concretizzata quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale, come testimoniato dalla crisi vissuta dalla donna a seguito del forte conflitto col coniuge. Il ricorso in Cassazione dell’uomo si rivelava, dunque, inutile. L’uomo aveva tentato di sostenere, in sostanza, che vi fosse solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della donna, non ancora sfociato in una crisi matrimoniale. Questa visione veniva respinta dalla Cassazione, i quali, condividendo le valutazioni compiute in Appello, ritenevano fosse invece emersa una profonda crisi della donna, certificata anche dalle sue richieste di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonché a un Servizio di Psicologia di un’azienda ospedaliera proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito. Tra le altre cose l’uomo aveva ammesso che vi era stato un cambiamento nelle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio. Tali ammissioni erano la prova logica in ordine alla conoscenza, da parte dell’uomo, del precario stato psicologico della moglie. Tutti questi elementi erano sufficienti per ritenere provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto in epoca antecedente alla infedeltà coniugale della donna, pertanto non poteva esserle addebitata la separazione, poiché non era stato il tradimento la causa della crisi coniugale, la quale era già esistente in precedenza.

Cass. civ., sez. VI – 1, ord. n. 11130 del 6.4.2022

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