SECONDARI I DISSAPORI PER LA SCELTA LAVORATIVA DELLA MOGLIE OSTEGGIATA DAL MARITO, CENTRALE INVECE LA RELAZIONE ADULTERINA DELLA DONNA: ADDEBITABILE A LEI LA SEPARAZIONE
Tribunale e Corte D’Appello addebitavano la separazione alla donna, rea di avere rovinato il rapporto coniugale attraverso il tradimento perpetrato ai danni del marito.
A margine, poi, veniva stabilito l’affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, veniva decisa l’assegnazione della casa coniugale alla donna, e veniva sancito l’obbligo dell’uomo di versare il mantenimento per il figlio.
La donna ricorreva in Cassazione sostenendo che la causa della separazione fosse da rinvenire nei continui litigi tra i coniugi, litigi verificatosi diverso tempo prima del tradimento. Litigi dovuti all’attività lavorativa della donna.
I Giudici di terzo grado, tuttavia, condividevano le valutazioni effettuate nei gradi precedenti.
I litigi, infatti, non potevano essere catalogati come la causa della intollerabilità della convivenza tra moglie e marito, causa che invece andava individuata nel tradimento subito dall’uomo.
Per questi motivi, la Suprema Corte, rigettava il ricorso.
(Cass. civ., sez. VI – 1 ord., 31 marzo 2022, n. 10416)
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