RIUNIONE REGISTRATA DI NASCOSTO, ILLECITA?
Una riunione di lavoro per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne ad un’azienda, veniva registrata di nascosto da un lavoratore.
La registrazione, veniva successivamente messa a disposizione di alcuni colleghi che non avevano preso parte alla riunione, e che, a distanza di due anni, la producevano nelle rispettive cause di lavoro contro l’azienda.
Il Tribunale, interessato della questione, approfondiva i caratteri che deve possedere la registrazione per essere considerata lecita e producibile in giudizio.
In particolare doveva essere eseguita per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda nonché per precostituirsi un mezzo di prova e a patto che sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità.
Inoltre si evidenziava come ogni qualvolta il titolare del trattamento volesse opporre all’interessato lo svolgimento di attività difensive a giustificazione di un dato trattamento di dati personali, dovesse in ogni caso dimostrare la sussistenza di un contesto litigioso e/o la parvenza di un pregiudizio subito, e ciò al preteso fine di chiedere la tutela i propri diritti.
Requisiti tutti non sussistenti nel caso di specie.
La condotta posta in essere dal lavoratore, pertanto, si collocava al di fuori dei confini di liceità del trattamento dei dai personali.
Per questi motivi, il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava la cancellazione e/o distruzione dei file audio contenenti la registrazione della riunione.
Trib. Venezia, sez. II, sent., 2 dicembre 2021, n. 2286
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