IL CALCIATORE INFORTUNATO DEVE PROVARE IL NESSO CAUSALE TRA LA CADUTA E LE CONDIZIONI DEL CAMPO DA GIOCO
La Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale con la quale un uomo era stato condannato a risarcire i danni subiti da un calciatore in conseguenza di un infortunio che si era verificato nel suo campo da gioco.
I giudici di secondo grado, infatti, ritenevano che lo sportivo non fosse riuscito a provare il nesso causale tra la caduta e le condizioni del campo.
Il calciatore ricorreva in Cassazione sostenendo che trattandosi di responsabilità da cosa in custodia, la responsabilità del custode fosse automatica ed esclusa solo dalla prova del caso fortuito.
La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, sottolineava che la responsabilità del custode della cosa (in tal caso il campo da gioco) per i danni da questa cagionati, certamente prescindeva da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma cionondimeno non esonerava il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità.
Nel caso di specie non erano state provate le modalità del fatto e, in particolare, il nesso causale tra le condizioni del campo da gioco e la caduta dello sportivo.
Per questi motivi, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Cass. Civ., sez. VI – 3, ord., 4 marzo 2022, n. 7172
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