NO ALLA SOSPENSIONE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO SE NON È VACCINATO
Un uomo, titolare di uno studio professionale, era venuto meno alla richiesta dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di presentazione del documento attestante l’avvenuta vaccinazione, per poter continuare a svolgere la propria attività di medico.
L’uomo, a seguito di sospensione, decideva di ricorrere al Tar per fare valere le proprie ragioni.
La delicata vicenda veniva chiarita dai Giudici.
La questione intrecciava il diritto al lavoro, del singolo individuo, ed il diritto alla salute, della collettività.
Al riguardo, sarebbe possibile per il personale medico non vaccinato, portare avanti eventualmente mansioni che non comportino un diretto contatto con le persone e nel caso di specie, la possibilità di utilizzare lo strumento della telemedicina.
In questo modo, sarebbe così possibile evitare la sospensione del professionista dall’albo di appartenenza, che non secondariamente lo tutelerebbe dal punto di vista economico, e mantenere tutelato il diritto alla salute pubblica negli ambienti di lavoro pubblico.
Per questo motivo, il Tribunale regionale accoglieva il ricorso.
TAR Lombardia , sent., 17 gennaio 2022, n. 109
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