
LA SOGLIA DI TOLLERABILITA’ PER I RUMORI DEL VICINO.
Tribunale e Corte D’Appello si esprimevano sulla richiesta di risarcimento danni presentata dal proprietario di un immobile, situato in un complesso di villette a schiera, per l’intollerabilità dei rumori dell’abitazione confinante.
La soglia di tollerabilita dei rumori si riteneva abbondantemente superata e pertanto corretto condannare al risarcimento dei danni patiti.
Immediato il ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel dirimere la controversia, richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui il limite di tollerabilità del rumore non avrebbe carattere assoluto, bensì dipenderebbe dalla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
In concreto, poi, il giudice dovrebbe valutare la tollerabilità del rumore di volta in volta, assumendo come base di partenza la sensibilità dell’uomo medio.
Nel caso di specie, si riteneva innanzitutto che la causa dei rumori si dovesse ricercare nella costruzione originaria dei villini, una costruzione carente di isolamento acustico.
Tuttavia si considerava il rumore ingiustificato e continuo poiché la convenuta utilizzava, i locali originanti i rumori, a tutte le ore del giorno e della notte.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava la domanda confermando le decisioni di primo e secondo grado.
(Cass. Civ., sez. VI – 2, ord., 28 luglio 2021, n. 21649)
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