PENSIONE E MESSA IN DISCUSSIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE.
Tribunale e Corte d’Appello respingevano la richiesta di un uomo mirata alla eliminazione o almeno alla riduzione dell’assegno divorzile da versare all’ex moglie.
L’uomo ricorreva per Cassazione evidenziando il peggioramento della propria situazione patrimoniale. Quest’ultima veniva determinata dalla diminuzione dei propri redditi e necessariamente si ripercuoteva sul versamento dell’assegno divorzile.
Sostanzialmente, al momento del ricorso disponeva della pensione come unica fonte di reddito.
Per la Suprema Corte la tesi proposta dall’uomo meritava certamente un approfondimento.
I Giudici di secondo grado, avrebbero, in primo luogo, errato nell’avere ritenuto non dimostrata alcuna circostanza di fatto sopravvenuta tale da giustificare una significativa revisione dell’assegno divorzile. In secondo luogo, nell’avere posto l’accento unicamente sulle condizioni di vita ed economiche della donna, persona di 70 anni e priva di altre fonti di reddito.
Fondamentale, al riguardo, sarebbe stato un confronto tra le condizioni di entrambi i coniugi.
Pertanto, per questi motivi, la Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte d’Appello per una nuova indagine.
Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 21 febbraio 2022, n. 5619
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