MARITO ASSENTE PER LAVORO, SI PRESUME L’ACCORDO SULL’IMPEGNO CASALINGO DELLA MOGLIE
Tribunale e Corte D’Appello riconoscevano il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile.
Ma, a parte la sproporzione patrimoniale tra i due, i giudici evidenziavano come in costanza di matrimonio la moglie si fosse dedicata alla cura della famiglia e del figlio minore, aggiungendo che potesse ritenersi un impegno casalingo frutto di una scelta consapevole comunemente operata dai coniugi.
Proprio il presunto accordo sull’impegno esclusivamente casalingo della moglie veniva messo in discussione dall’uomo che ricorreva in Cassazione.
A suo dire, la donna non avrebbe dato prova che la scelta di dedicarsi alla cura della famiglia fosse stata concordata con lui.
Il ricorso era infondato.
La Suprema Corte riteneva la scelta della moglie di occuparsi della famiglia per tutta la durata del matrimonio, un evidente espressione di comune e consapevole volontà dei coniugi, tenendo conto dell’occupazione lavorativa dell’uomo fuori casa.
Una scelta, quella della donna, inevitabile e necessaria, essendo l’uomo assente durante la giornata per motivi di lavoro.
La Corte di Cassazione ritenendo sacrosanto il diritto dell’ex moglie a percepire mensilmente il contributo dell’ex marito, rigettava il ricorso.
Cass. Civ., sez. VI – 1, ord., 10 febbraio 2022, n. 4389
0 commenti