
FIGLIO LAVORATORE, LEGITTIMO RIDURRE IL MANTENIMENTO
Il Tribunale dichiarava ufficialmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra marito e moglie e disponeva a carico dell’uomo il pagamento di un assegno di mantenimento di 1.500 euro per ognuno dei due figli.
La Corte D’Appello, su ricorso dell’uomo, riduceva, poi, l’assegno di mantenimento.
Contro la riduzione, la donna ricorreva per Cassazione evidenziando come fosse irragionevole diminuire l’assegno tenuto conto delle alte disponibilità economiche dell’ex marito rispetto alle proprie e a quelle dei figli.
La Suprema Corte riteneva infondato il ricorso.
Veniva, infatti, ritenuta corretta la valutazione compiuta in secondo grado.
Da un lato, veniva confermato lo squilibrio economico-reddituale fra i due coniugi, dovuto alla situazione di difficoltà vissuta dalla donna a causa dell’età e alla mancanza di lavoro.
Allo stesso modo si confermava l’esigenze economica e non dei due ragazzi, i quali stavano iniziando ad entrare nel mondo del lavoro e completando il proprio percorso di studi.
Dall’altro lato, tuttavia, si accertava come il figlio più grande avesse già completato gli studi universitari e si avviasse ad una carriera di avvocato, e, come l’altro figlio disponesse di un piccolo introito di 500 euro mensili.
Pertanto, pur non essendo in discussione il riconoscimento dell’assegno, i magistrati di terzo grado, non ritenevano corretto basare il suo ammontare solo ed esclusivamente sulle capacità economico-reddituali del padre.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, confermando la riduzione, rigettava il ricorso.
Cass. Civ., sez. I, ord., 8 febbraio 2022, n. 4035
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