TENSIONE E DISAFFEZIONE TRA I CONIUGI, COMPRENSIBILE LA SCELTA DELLA MOGLIE DI ANDARE VIA DI CASA
Il Tribunale e la Corte D’Appello confermavano la separazione tra moglie e marito con l’obbligo, per quest’ultimo, di versare non solo l’assegno, 300 euro al mese, in favore della consorte ma anche del mantenimento diretto della figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente e convivente con lui.
Il tutto in ragione delle maggiori disponibilità economiche del marito.
L’uomo, dunque, ricorreva per Cassazione.
Esso sosteneva che la separazione fosse addebitabile alla condotta della moglie, rea, a suo dire, di avere provocato la loro irreversibile crisi andando via di casa, e, pertanto, nulla fosse dovuto.
La Suprema Corte, tuttavia, confermava la valutazione compiuta prima dal Tribunale e poi dalla Corte D’Appello.
Infatti pur essendo accertata la fuga della donna, ad essa non era addebitabile la separazione, atteso che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo.
I Giudici consideravano decisive sia l’invio della comunicazione all’uomo, da parte del legale della moglie, per informarlo della decisione di quest’ultima di allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, sia l’esistenza di una forte e persistente tensione tra i coniugi e di un clima di progressiva reciproca disaffezione.
La fuga dalla donna veniva considerata come conseguenza di una situazione familiare già compromessa.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, cassava la sentenza ma rinviava alla Corte D’Appello per la determinazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, da considerarsi a carico di entrambi i genitori.
Cass. Civ., sez. VI – 1, ord., 3 febbraio 2022, n. 3426
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