CADE DALLE SCALE MOBILI DELLA STAZIONE PER LA PRESENZA DI UN LIQUIDO SUI GRADINI, NON E’ RISARCIBILE.
In una stazione ferroviaria un uomo scivolava dalle scale mobili a causa della presenza di un liquido sui gradini.
Quest’ultimo citava in giudizio la società dei trasporti al fine di ottenere il risarcimento del danno.
La domanda veniva considerata infondata.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, evidenziava come la responsabilità per il danno da cosa in custodia postulasse l’esistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Tale forma di responsabilità, però, non dispenserebbe il danneggiato dall’onere di dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, mentre resterebbe a carico del custode offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, tale da escludere la sua responsabilità.
Nel caso di specie il Tribunale riteneva configurabile l’esimente del caso fortuito.
In primo luogo il danno era stato determinato da cause create da terzi. Nessuno infatti prima dell’uomo era caduto e pertanto si riteneva che la dispersione del liquido fosse dovuta al passaggio di uno degli altri utenti della scala mobile.
In secondo luogo l’alterazione dello stato della cosa veniva considerata repentina e non prevedibile, tale per cui l’attività di controllo, non poteva essere posta in essere per la mancanza del tempo necessario ad intervenire.
A ciò si aggiunga la possibilità per l’uomo di rendersi conto della presenza del pericolo essendo la chiazza di liquido riconoscibile.
Per questi motivi, il Tribunale rigettava la domanda.
Trib. Roma, sez. XIII, sent., 15 ottobre 2021, n. 16094
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