
EX MOGLIE OSPITA A CASA PER DIECI MESI IL NUOVO COMPAGNO: DIFFICILE PARLARE DI FAMIGLIA DI FATTO.
Il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra una donna ed un uomo e quest’ultimo si ritrovava obbligato a versare ogni mese l’assegno divorzile all’ex moglie.
Di parere opposto erano invece i giudici d’Appello, i quali accoglievano il ricorso proposto dall’uomo sostenendo che la donna avesse instaurato un rapporto di convivenza con un nuovo compagno, un rapporto provvisto di quei caratteri di stabilità e di reciprocità tali da rendere riconoscibile una famiglia di fatto e perciò tale da far cessare ogni obbligo di contribuzione a carico dell’ex marito.
La donna ricorreva per Cassazione evidenziando che si trattasse di una situazione assolutamente estemporanea, al contrario, non tale da far ipotizzare una famiglia di fatto con annesso requisito basilare della reciproca assistenza morale e materiale.
I magistrati della Cassazione ritenevano l’obiezione fondata.
Quanto sostenuto dall’ex marito, non era infatti considerato sufficiente per provare l’esistenza fra la donna ed il suo partner di un rapporto affettivo caratterizzato da un alto grado di stabilità, da un’effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tale da assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto.
Si riteneva necessario approfondire il peso da riconoscere alla ospitalità data dalla donna al suo attuale compagno, per un periodo di circa dieci mesi, in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento di lui.
Per questo motivo la Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte D’Appello per un ulteriore approfondimento.
Cass. Civ. Sez. I, ord., 25 gennaio 2022, n. 2139
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