Una signora, si reca a trovare la figlia, mentre si accingeva ad entrare nel palazzo in cui quest’ultima abitava, cadeva a terra a causa della rottura dello scalino di ingresso dello stabile e si provocava una frattura scomposta del femore.
Di qui la causa per il risarcimento dei danni subiti contro il Condominio. Quest’ultimo si difendeva eccependo l’insussistenza dell’imprevedibilità del pericolo, in considerazione della conoscenza da parte della donna dello stato dei luoghi, per la ripetuta frequentazione degli stessi, e dell’orario diurno in cui era avvenuto il sinistro, con piena visibilità dello stato dei luoghi.
Il difetto dello scalino, inoltre, seppur noto allo stesso amministratore, non era stato posto all’attenzione dell’assemblea condominiale, ragion per cui non si sarebbe potuto in ogni caso provvedere alla sua riparazione.
Il Tribunale accoglie il ricorso, in quanto la donna ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, e nemmeno risultava essere stata messa a conoscenza di tale problematica. Lo scalino, infatti, doveva necessariamente essere salito per entrare nel palazzo e non era ad ogni modo possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo.
Ciò che rileva, osserva il Giudice, è il mancato intervento dell’amministratore di Condominio, il quale ben avrebbe potuto e dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l’Assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni.
Per questi motivi, il Tribunale condanna il Condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente.
Trib. La Spezia, sez. civ., 27 settembre 2021, n. 512
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