Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea, hanno chiarito diversi aspetti in merito a ritardi, anticipazioni e cancellazioni di voli, soprattutto alla luce di una corretta interpretazione della normativa europea.
Il regolamento europeo n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Secondo tale regolamento, il passeggero dispone di una prenotazione confermata quando il tour operator gli invia la promessa di trasportarlo su un determinato volo, con l’indicazione di luoghi e orari di partenza e di arrivo, nonché il numero di volo, anche se tale tour operator non ha ricevuto a sua volta la conferma dal vettore aereo interessato, relativamente agli orari di partenza e di arrivo di tale volo.
Alla luce della corretta interpretazione di tale regolamento, un volo si considera cancellato quando il vettore aereo operativo anticipa tale volo di oltre un’ora rispetto alla prenotazione, mentre, invece, non lo è quando il vettore aereo operativo posticipa il suo orario di partenza di meno di tre ore, senza apportare ulteriori modifiche a tale volo.
Il legislatore dell’Unione Europea ha riconosciuto che un’anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari del ritardo di un volo, dal momento che tale anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. In virtù di tale regolamento, il vettore è tenuto a versare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo sia stato cancellato, salvo che tale vettore lo informi della cancellazione entro i termini previsti e offra al passeggero di partire con un volo alternativo non più di una o due ore prima dell’orario di partenza previsto, nonché di raggiungere la destinazione finale meno di quattro o due ore, a seconda dei casi, dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, il preavviso deve arrivare concretamente al turista da 15 a 7 giorni prima della partenza (nel caso vi sia un intermediario non importa che il vettore abbia comunicato all’intermediario se poi questi, concretamente, non ha avvisato il passeggero), se ciò non avviene nei suddetti termini il turista dovrà essere risarcito.
Secondo le ultime sentenze della Corte europea, non è più possibile ridurre del 50% l’importo del risarcimento laddove il vettore abbia offerto al viaggiatore un volo di ravviamento perché ciò snaturerebbe la ratio del regolamento di offrire ampia e severa tutela dei diritti dei viaggiatori.
Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2021, C-146/20, 263/20 e 395/20
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