I giudici di merito pronunciavano la separazione personale tra due coniugi, addebitandola all’uomo, imponendogli l’obbligo di versare 200 euro mensili alla moglie a titolo di mantenimento. L’addebito secondo i giudici era legittimo a seguito dei comportamenti aggressivi e violenti tenuti dall’uomo ai danni della moglie, i quali avevano causato la crisi irreversibile della coppia.
L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, sostenendo che la crisi coniugale era precedente al verificarsi degli episodi di maltrattamento e che la moglie non aveva provato che quegli episodi erano stati la sola causa dell’irreversibilità della crisi. Inoltre, lamentava che non si fosse tenuto conto dell’accertamento del vizio parziale di mente riconosciutogli in sede penale, idoneo a escludere, a suo dire, che i comportamenti tenuti tra le mura domestiche fossero coscienti e volontari.
La Cassazione non concordava con la tesi difensiva, poiché Tribunale e Corte d’Appello avevano accertato la volontarietà delle condotte dell’uomo, non solo alla luce delle prove concernenti gli ultimi episodi aggressivi e violenti compiuti nei confronti della moglie, ma anche richiamando i comportamenti più risalenti nel tempo, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla consorte, anche alla presenza dei bambini. Non solo, l’uomo era alcolista ed era stato inutilmente invogliato dalla moglie, nel corso degli anni, a seguire un percorso di disintossicazione presso il SERT.
Dunque, il riconoscimento del vizio parziale di mente, avvenuto in epoca successiva ai fatti, non era né decisivo né idoneo ad inficiare la diretta incidenza causale tra le anteriori, ripetute condotte violente dell’uomo e l’irreversibilità della crisi di coppia. Per quanto concerneva invece il mantenimento alla moglie, i giudici avevano tenuto conto della disparità reddituale tra i coniugi e della fruizione della casa familiare da parte della donna, mentre l’uomo non era gravato da oneri abitativi, essendo ospite della sorella nella casa ereditata.
Pertanto la Cassazione rigettava il ricorso dell’uomo, confermando sia l’addebito che il mantenimento dovuto alla donna.
Cass. civ., sez. VI – 1, ord. n. 22194/2021
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