Un automobilista investiva una donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. A causa delle lesioni riportate nell’incidente la donna perdeva la vita. Nel corso del processo si era appurato che il conducente aveva omesso di moderare la velocità del proprio veicolo in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale e di una fermata di autobus, con presenza, sul ciglio della strada, di pedoni in procinto di attraversarla. L’uomo veniva condannato dai giudici di merito, i quali ritenevano che la condotta della vittima fosse prevedibile e che l’automobilista avrebbe dovuto moderare ancora di più la velocità.
Quest’ultimo ricorreva in Cassazione e tramite la sua difesa tentava di mettere in discussione la sua responsabilità, in particolare sottolineava che fosse in procinto di superare un autobus fermo, in quanto dal lato destro della carreggiata, totalmente coperta dall’autobus in sosta, il pedone aveva deciso repentinamente di attraversare la strada, correndo sulle strisce pedonali poste davanti alla fermata, non vi era stata alcuna violazione di regole di diligenza, tanto che non vi era stata nessuna sanzione amministrativa.
La Corte di Cassazione non condivideva però la tesi difensiva, al contrario, confermava quanto statuito dalla Corte d’Appello, sostenendo che la condotta della vittima non poteva ritenersi così imprevedibile da rendere inesigibile una condotta alternativa da parte dell’automobilista. Essendo pacifica la presenza di un attraversamento pedonale, logicamente si addebitava al conducente un comportamento imprudente. Un veicolo era tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone. Tale regola di prudenza, unitamente al diritto di precedenza riconosciuto al pedone, si applicava a tutela dell’incolumità dei pedoni anche nel caso in cui l’attraversamento avvenisse nelle vicinanze delle strisce e anche a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità da parte dell’automobilista.
E dunque, proprio alla luce della prevedibilità della condotta del pedone, unitamente alla presenza di un autobus fermo per permettere la discesa dei passeggeri e alla presenza di un attraversamento pedonale posto davanti alla fermata di un mezzo pubblico, non poteva che ritenersi colpevole il conducente, confermandosi la sua condanna in via definitiva a undici mesi di reclusione.
Cass. pen., sez. IV, n. 45588 del 13.12.2021
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