Con la sentenza di divorzio l’uomo veniva obbligato a versare ogni mese l’assegno divorzile alla moglie pari a 250 euro. I giudici di merito concordavano sull’assegno divorzile, e l’uomo non concorde ricorreva in Cassazione, evidenziando la breve durata del matrimonio durato cinque anni, ed il fatto che avessero vissuto autonomamente nella fase di passaggio dalla separazione al divorzio, sostenendo che la moglie aveva una solida situazione economica, avendo sempre lavorato ed essendo ora in pensione. L’ex moglie, lavorava già prima di contrarre matrimonio, mentre l’uomo era, invece, ancora studente in Ingegneria ed era rimasto tale anche durante la vita matrimoniale, essendosi, egli, laureato dopo la separazione. Secondo l’uomo, quindi, la disparità di reddito tra sé e l’ex moglie non poteva valere per il riconoscimento dell’assegno divorzile, essendosi formata dopo la separazione, epoca in cui lui aveva iniziato a lavorare come ingegnere e la moglie come operaia in una ditta di tessuti. I due coniugi erano stati separati per ben 40 anni, periodo nel quale entrambi avevano svolto attività lavorativa e si erano mantenuti autonomamente, e, quindi, vi era stata una implicita rinuncia a pretese economiche non più deducibili, tanto più che le condizioni economiche della donna erano rimaste inalterate nel tempo.
La Cassazione non si lasciava però convincere dalle tesi difensive dell’uomo, ritenendo corretta la valutazione compiuta dai giudici della Corte d’appello, la quale aveva tenuto conto della nascita di due figli e della scelta della donna, non contrastata dal marito e quindi considerata sicuro indice di accordo tra i coniugi , di lasciare l’occupazione lavorativa dell’epoca per prendersi cura dei figli. Non era messo in dubbio l’apporto della donna alla famiglia, il quale aveva permesso al marito di laurearsi, potendo egli proseguire, a tempo pieno, gli studi prescelti, così conseguendo una collocazione lavorativa adeguata, a fronte della rinuncia invece operata dall’ex moglie a più alti livelli di impiego nel proprio settore lavorativo.
L’assegno divorzile veniva quindi confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso dell’uomo.
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., n. 40385 del 16.12.2021
0 commenti