Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla condanna di un automobilista per il reato di lesioni personali colpose stradali, in quanto, eseguendo una manovra di svolta, aveva impegnato l’opposta corsia di marcia senza avvedersi del sopraggiungere di un velocipede, in quanto la visuale sulla destra della vettura era impegnata da un autotreno di grosse dimensioni alla destra del quale vi era lo spazio in cui era posizionata la bicicletta, che superava l’autotreno e, urtando l’auto condotta dall’imputato, era caduto.
Il conducente dell’automobile ricorreva in Cassazione, e lamentava che la condotta del ciclista non era per lui prevedibile o evitabile. La Corte riteneva fondato il suo ricorso, affermando che fosse necessario valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente avesse dovuto o potuto concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Era necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenisse attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello. Nel caso in esame si poneva la questione se sussistesse la concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta del ciclista, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non poteva prescindere dal fatto che la vittima non fosse visibile mentre, affrontando un incrocio, effettuava la manovra di sorpasso a velocità sostenuta e tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia, tantomeno era ravvisabile quale condotta l’automobilista avrebbe dovuto tenere per evitare l’impatto tra la sua autovettura e la bicicletta.
La Corte annullava la sentenza impugnata dall’automobilista, rinviando alla Corte d’Appello di Firenze.
Cass. pen., sez. IV, n. 37717 del 19.10.2021
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