Una dipendente della Procura della Repubblica di Firenze presentava all’INAIL la domanda per ottenere l’indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea, oltre a un indennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10%, in relazione ad un infortunio da lei subito mentre percorreva il tragitto dal bar all’ufficio dopo una breve pausa caffè.
Nonostante l’opposizione dell’INAIL, i Giudici di merito ritenevano legittima la pretesa avanzata dalla lavoratrice, poiché il rischio da lei assunto era collegato all’attività lavorativa, posto che la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era assente il servizio bar all’interno dell’ufficio, e dunque l’evento andava considerato accessorio all’attività di lavoro.
L’INAIL ricorreva in Cassazione, provava a smentire la prospettiva fornita dalla lavoratrice, sottolineando che osservava un orario di lavoro continuato 9-15 e aveva timbrato il cartellino in uscita per effettuare, insieme a due colleghe, la cosiddetta pausa caffè di metà mattina presso un vicino bar e che in tale frangente era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi, procurandosi un trauma al polso destro. L’INAIL sosteneva che il rischio era stato assunto volontariamente dalla lavoratrice, non potendo ravvisarsi nell’esigenza di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l’attività lavorativa. La strategia difensiva dell’INAIL convinceva la Corte, la quale sanciva che era da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio subito dalla lavoratrice durante una pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè.
La lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente. Altresì era irrilevante la circostanza della tolleranza espressa dal datore di lavoro in ordine alla consuetudine dei dipendenti di recarsi fuori dall’ufficio per un caffè.
La Corte accoglieva il ricorso dell’INAIL, negando il risarcimento alla lavoratrice.
Cass. civ., sez. lav., ord., n. 32473 dell’8.11.2021
0 commenti