Il Tribunale di Roma in parziale accoglimento delle domande proposte da un lavoratore, condannava la società per la quale lavorava al risarcimento del danno alla professionalità risentito per effetto della totale deprivazione delle mansioni a lui ascritte, protrattasi per un periodo, fino all’instaurarsi del giudizio, che aveva determinato un grave pregiudizio alla libera esplicazione della personalità in ambito lavorativo, comportando una notevole riduzione delle chance di crescita professionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore, e la società appellava la sentenza, la Corte d’Appello rigettava integralmente la domanda risarcitoria sul rilievo essenziale della carenza di allegazione e di prova del danno alla professionalità asseritamente subito dal lavoratore.
Quest’ultimo non concorde ricorreva in Cassazione, richiamando la normativa codicistica, la quale stabiliva in materia che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Tale normativa non veniva rispettata qualora avuto riguardo alla libertà ed alla dignità del lavoratore nei luoghi in cui prestava la sua attività ed al sistema di tutela della sua professionalità, il dipendente veniva assegnato a mansioni inferiori. L’inadempimento del datore di lavoro poteva comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che poteva consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance. La modifica in peius delle mansioni era idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute. Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso del lavoratore.
Cass. civ., sez. lav., ord., 2 novembre 2021, n. 31182
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