Il ciglio del marciapiede di un comune pugliese si presentava in condizioni precarie per i passanti, durante una passeggiata un uomo metteva il piede in quel punto e cadeva. A seguito di tale caduta riportava dei danni per i quali chiedeva il risarcimento al Comune, ma sia in primo che in secondo grado la sua richiesta veniva respinta, poiché secondo i giudici non era addebitabile alcuna responsabilità al Comune a fronte della condotta imprudente tenuta dall’uomo.
Il danneggiato non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale a sua volta respingeva definitivamente l’ipotesi di un risarcimento dei danni patiti dall’uomo a seguito della caduta. Decisive le fotografie del marciapiede, dalle quali si era potuto appurare che la caduta era avvenuta esclusivamente a causa della condotta incauta dell’uomo, il quale, pur vedendo che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era evidentemente caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte del marciapiede, Io aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle anomalie presenti.
Pertanto, se ci si imbatte in un marciapiede che è palesemente in condizioni precarie o comunque potenzialmente pericoloso, è doveroso tenersene a distanza, poiché mettendo il piede in quel preciso punto significa assumersi la piena responsabilità in caso di caduta, liberando così da ogni possibile addebito il Comune.
Nel caso specifico la Corte quindi rigettava il ricorso.
Cass. civ., sez. VI -3, ord., n. 38025 del 2.12.2021
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