Il dipendente di un supermercato veniva beccato a prelevare e consumare sul posto alcuni prodotti, secondo i giudici di merito il comportamento tenuto dal lavoratore era censurabile, ma non grave al punto tale da giustificare il licenziamento. La Corte d’appello, in particolare, dichiarava illegittimo il licenziamento del lavoratore beccato a mangiare del cous cous e un prodotto da forno e a bere alcune birre, dunque pur essendo risolto il rapporto con la società proprietaria del supermercato, aveva diritto ad un’adeguata indennità risarcitoria, che veniva quantificata in quasi 30.000 euro.
La condotta posta in essere dal dipendente configurava in astratto un inadempimento degli obblighi posti a suo carico e quindi raffigurava un atteggiamento antigiuridico passibile di sanzione disciplinare, visti il divieto di consumare generi alimentari o bevande alcoliche, come descritto dalle norme disciplinari del supermercato, nonché l’infrazione consistente nella appropriazione di beni e merci aziendali, anche se al mero fine del consumo personale sul luogo di lavoro.
L’azienda ricorreva in Cassazione la quale però respingeva le obiezioni mirate a sottolineare la gravità delle azioni compiute dal lavoratore. Veniva respinta, quindi, l’ipotesi di un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che avrebbe dovuto legare datore di lavoro e dipendente, ma era impossibile anche catalogare l’episodio addebitabile al lavoratore come un inadempimento così grave da configurare un giustificato motivo soggettivo da porre come base per il licenziamento.
Visti la condotta del lavoratore e il basso valore economico dei prodotti prelevati e consumati all’interno del supermercato, era da ritenersi sproporzionata la reazione dell’azienda, consistita nel licenziamento del lavoratore.
La Corte quindi rigettava il ricorso dell’azienda, confermando il risarcimento al lavoratore.
Cass. civ., sez. lav., ord., n. 35581 del 19.11.2021
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