Il Garante Privacy, dopo la segnalazione della Polizia di Stato, sanzionava per violazione del regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, una struttura turistica la quale aveva posizionato un impianto di videosorveglianza senza applicare i tradizionali cartelli di avvertimento. Nel caso specifico, il posizionamento di telecamere comportava un possibile trattamento di dati personali che avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto di tutti i principi generali ed in particolare del principio di trasparenza il quale presupponeva che gli interessati dovessero essere sempre informati che stavano per accedere ad una zona videosorvegliata. A tal scopo, il titolare del trattamento doveva apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute sia nel provvedimento generale adottato dal Garante l’8.4.2010, sia nel rispetto delle linee guida n. 3/2019 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali, in cui si specificava che le informazioni più importanti dovevano essere sintetizzate dal titolare del trattamento nel cartello esposto mentre tutti i dettagli potevano essere elencati in un’informativa di secondo livello.
Era dunque necessario posizionare un’icona identificabile ad altezza degli occhi in prossimità di ogni zona sorvegliata per consentire all’interessato di stimare quale zona fosse coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. Inoltre, il titolare del trattamento doveva redigere un’informativa dettagliata da mettere a disposizione dell’interessato che volesse approfondire le modalità in cui si realizzava il trattamento dei dati personali e quali garanzie sarebbero state preposte a tutela dei suoi interessi.
Mancando nella struttura tali cartello ed informativa, nonostante la presenza delle telecamera, il Garante Privacy la sanzionava con una sanzione amministrativa pari a euro 2000.
Ordinanza ingiunzione del 28 ottobre 2021, n. 386
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