Un uomo finiva sotto processo per frasi d’amore, regali e appostamenti non graditi dalla ragazza che non accettava il suo corteggiamento, e lo denunciava. Si trovavano d’accordo Tribunale e Corte d’Appello, i quali lo condannavano per stalking, sostenendo che i comportamenti tenuti dall’uomo erano risultati essere assillanti per la vittima, la quale aveva fornito i dettagli dell’ossessivo comportamento dell’uomo, ponendo in evidenza non solo i regali a lei sgraditi e le frasi d’amore ma, soprattutto, gli appostamenti di lui e i pedinamenti da lei subiti.
L’uomo, non concorde con la condanna, ricorreva in Cassazione, tentando di ridimensionare la sua condotta, spiegando di aver solo tentato di riavvicinarsi alla donna e che le condotte da lui tenute erano state contenute in un circoscritto arco temporale e non avevano provocato alcun perdurante e grave stato d’ansia nella donna e non ne avevano leso la capacità di autodeterminarsi. La difesa dell’uomo non convinceva la Corte, la quale evidenziava che la Corte d’Appello aveva fatto emergere l’escalation delle condotte da lui tenute, significativa in quanto manifestatasi in un breve arco temporale e con un grado crescente di invasione nella sfera psichica della donna. L’uomo non si era limitato a frasi d’amore o regali indesiderati, ma aveva compiuto appostamenti e seguito insistentemente la donna. La condotta dell’uomo aveva avuto effetti gravemente destabilizzanti su di lei che aveva, tra l’altro, cambiato numero di cellulare, a riprova del significativo mutamento di abitudini da lei affrontato a causa della persecuzione messa in atto dall’uomo.
La Corte rigettava dunque il ricorso dell’uomo, confermando la sua condanna per stalking.
Cass. pen., sez. V, n. 42659 del 22.11.2021
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