L’amministratore di un Condominio, si costituiva parte civile nel procedimento per appropriazione indebita, a carico di un uomo. Assolto in secondo grado l’uomo finito sotto accusa, l’amministratore di Condominio ricorreva in Cassazione, ritenendo che la somma trasferita dall’amministratore era stata versata con un ben preciso vincolo di scopo, costituito dal pagamento di una fattura e che, tuttavia, trattandosi di pagamento effettuato per errore perché ripetitivo di altro bonifico precedente, l’uomo aveva trattenuto violando l’obbligo di restituzione.
La Corte, però, evidenziava che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta fosse il denaro, era necessario che l’agente violasse, attraverso l’utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso poteva avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi era in astratto legittimato a riceverlo. Il reato sussisteva solo quando il denaro consegnato dalla vittima al potenziale autore del reato avesse una precisa destinazione che con l’appropriazione indebita veniva violata.
E dunque, in caso di pagamento effettuato per errore, la somma ricevuta non aveva una precisa destinazione ma entrava a far parte del suo patrimonio e, pur sussistendo certamente un obbligo di restituzione dell’indebito, la condotta dello stesso che se ne appropriasse e non effettuasse la restituzione non integrava la fattispecie di appropriazione indebita. Il pagamento di una fattura per errore determinava il trasferimento della proprietà del denaro al soggetto che la riceveva senza che vi fosse consegna con vincolo di destinazione.
La Corte dunque rigettava il ricorso della parte civile.
Cass. pen., sez. II, n. 32592 dell’1.9.2021
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