Alla consegna di un televisore appena acquistato, il proprietario constatava che il televisore aveva il display rotto, di conseguenza agiva in giudizio contro il venditore.
Il Giudice di Pace riteneva legittime le lamentele dell’uomo e dichiarava la risoluzione del contratto di acquisto del televisore, obbligando il venditore alla restituzione del prezzo corrisposto di € 1549. Il venditore impugnava la decisione innanzi al Tribunale, il quale, al contrario del Giudice di Pace, riteneva che il compratore non avesse dimostrato che la rottura dello schermo, denunciata dopo sette giorni dalla consegna, fosse da riferire al venditore, anche perché lo stesso compratore aveva riscontrato, il giorno della consegna, che il bene non aveva alcuna anomalia in ordine allo schermo, come da documento di accettazione da lui sottoscritto.
Il compratore ricorreva in Cassazione, evidenziando che il vizio di rottura del display non era emerso né al momento della vendita né nei sette giorni successivi, trattandosi non già di una rottura fisica del televisore, bensì di una striscia orizzontale nella parte centrale dello schermo, alta circa 10 centimetri, che offuscava la regolare visione dei programmi. La Corte evidenziava che alla luce del Codice del Consumo, i difetti di conformità, che si manifestassero entro sei mesi dalla consegna del bene, fossero sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione fosse incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Tale presunzione era superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore, dunque qualora il difetto si manifestasse entro tale termine, il consumatore godeva di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Altresì, la denuncia del difetto doveva avvenire entro due mesi.
Pertanto, avendo il compratore denunciato il vizio dello schermo entro due mesi dalla scoperta dello stesso vizio, che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna del televisore, doveva applicarsi la presunzione di responsabilità a carico del venditore. Ciò non poteva essere messo in discussione dal fatto che il televisore fosse stato controllato prima della vendita e al momento della consegna, poiché era, invece, necessario verificare, al momento della denuncia del vizio, la causa
che lo aveva generato, facendo ricorso all’assistenza tecnica di cui disponeva il venditore, e solo all’esito di tale accertamento, si poteva fare riferimento a un possibile uso anomalo del bene.
La questione doveva quindi essere analizzata dal Tribunale, secondo questa lettura, la Corte accoglieva il ricorso cassando la sentenza rinviando al Tribunale.
Cass. civ., sez. VI – 2, ord., n. 26158 del 27.9.2021
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