Uno studente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, per veder riconosciuta la responsabilità dell’istituto scolastico al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell’orario scolastico, in quanto a seguito di uno spintone da parte di un altro alunno, cadeva a terra ed urtava con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna, ritenendo che il danno si fosse verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall’Istituto didattico, chiedeva, quindi, che in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica, quest’ultima venisse condannata al risarcimento dei danni.
Tribunale e Corte d’appello si trovavano in disaccordo sul punto, i giudici di secondo grado, infatti, riformando la decisione del Tribunale, condannavano il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 314.282,37 a favore dello studente, ritenendo che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola avesse determinato l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso vigilavano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni.
Il Ministero ricorreva in Cassazione, ritenendo erronea la configurazione da parte della Corte d’Appello, della responsabilità dell’istituto quale responsabilità del debitore per inadempimento, ritenendo quest’ultima invocabile solo nel caso di danno autocagionato, mentre in caso di danno eterocagionato, cioè causato all’allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quella dei genitori, precettori e tutori.
La Cassazione non condivideva però la tesi difensiva, trovandosi invece d’accordo con la Corte d’Appello, in quanto, l’ammissione dell’allievo a scuola determinava l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorgeva, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisse della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venisse arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.
La Corte di Cassazione rigettava quindi il ricorso, confermando il risarcimento del danno all’alunno.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 32377 dell’8.11.2021
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