La Corte di Cassazione, concordemente con i giudici di merito riconosceva ad un’insegnante di un istituto cattolico, il risarcimento dei danni, in quanto le era stato negato il rinnovo del contratto per motivi discriminatori relativi al suo orientamento sessuale.
La Corte d’Appello di Trento aveva accertato che la condotta nella selezione del personale posta in essere dall’istituto aveva natura discriminatoria per orientamento sessuale, individuale e collettiva, ordinando la cessazione di tale condotta e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale nei confronti della professoressa.
Non concorde l’istituto ricorreva in Cassazione, ma la Corte rigettava il ricorso sottolineando che l’istituto in questione invocava norme, anche costituzionali, a fondamento della libertà di organizzazione dell’Istituto religioso, ma non spiegava adeguatamente come questa libertà potesse legittimare condotte apertamente discriminatorie come quelle ritenute ed accertate dai giudici di merito. Per ciò che riguardava, invece, il riconoscimento di un danno morale all’insegnante, si rammentava il principio consolidato in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, per cui è prevista la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana; la non patrimonialità (non avendo il bene persona un prezzo) del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non possa mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa.
La Corte rigettava dunque il ricorso dell’istituto.
Cass. civ., sez. lav., ord., n. 31071 del 2.11.2021
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