Il direttore di un negozio di abbigliamento, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei dipendenti, sfociate in accertamenti da parte della società, veniva allontanato con licenziamento per motivi disciplinari.
La legittimità di questo provvedimento veniva confermata dai Giudici di merito. La Corte d’Appello aveva accertato i comportamenti persecutori e minacciosi tenuti dal responsabile nei confronti dei colleghi del negozio all’interno di un outlet, in particolare la reiterazione e la gravità di tali condotte giustificavano la grave e irrimediabile lesione del vincolo fiduciario tra la società e il responsabile del punto vendita e, quindi, la sanzione espulsiva.
Inutile il ricorso in Cassazione da parte dell’uomo. La Corte infatti ribadiva che i comportamenti persecutori e minacciosi nei confronti dei colleghi di lavoro all’interno del punto vendita, protrattisi nel tempo, già più volte denunciati dai colleghi e proseguiti anche nei mesi dopo la formale reintegrazione del lavoratore conseguente alla declaratoria giudiziale di illegittimità del primo licenziamento, erano condotte lesive del rapporto fiduciario tra la società ed il lavoratore.
L’accertamento di questi comportamenti non poteva che rendere legittimo il licenziamento del responsabile del negozio. La Corte quindi confermava la legittimità della sanzione espulsiva.
Cass. civ., sez. lav., sent., n. 31130 del 2.11.2021
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