TESTIMONE SMENTITO DALLA SCATOLA NERA: NESSUN INDENNIZZO PER L’AUTOMOBILISTA.
Un automobilista sosteneva che la vettura di sua proprietà e da lui condotta era stata urtata da un autocarro, quantificando i danni riportati dall’auto in circa 7000€. L’Assicurazione contestava la versione e metteva in discussione la veridicità dell’incidente stradale sulla base delle risultanze fornite dal dispositivo satellitare installato sull’automobile dell’uomo. La scatola nera nel giorno del sinistro, infatti, non aveva rilevato alcun evento ‘crash’ né aveva registrato la presenza dell’auto nella strada indicata dall’uomo o in zone limitrofe.
Non concorde con la negazione dell’indennizzo l’automobilista adiva il Giudice di Pace di Palermo, chiedendo che gli fosse riconosciuto l’indennizzo per una cifra idonea a porre rimedio ai danni riportati dalla vettura, e portava a sostegno di questa domanda la testimonianza fornita dalla persona che aveva assistito all’incidente.
Il Giudice di Pace sosteneva però che la testimonianza che confermava la dinamica del sinistro non fosse sufficiente per obbligare la compagnia assicurativa a indennizzare l’automobilista, in quanto risultavano fondamentali i dati scaricati dal dispositivo satellitare che come previsto dal Codice delle Assicurazioni formavano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui si riferivano, pertanto era la parte avversa a dover dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo presente sull’auto.
Ma non solo: il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice aveva confermato nella perizia che l’auto era dotata di un dispositivo satellitare che ne rilevava la geolocalizzazione, confermando che non era stata rilevata la presenza del mezzo, alla data e all’ora del sinistro, nella strada indicata dall’automobilista, né aveva registrato alcun ‘crash’. Non trattandosi, ad esempio, della questione della velocità del veicolo incidentato, che avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o sull’omologazione dell’apparecchio satellitare, ma di un urto che, come sostenuto dall’automobilista, aveva determinato ingenti danni alla vettura e che quindi non poteva non essere stato registrato da un dispositivo che aveva rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale del veicolo, la testimonianza in favore dell’automobilista era irrilevante, essendo peraltro mancata qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o sulla manomissione del dispositivo satellitare.
Era legittimo, quindi, il rifiuto dell’Assicurazione dinanzi la richiesta di indennizzo da parte dell’automobilista, condannato inoltre al pagamento delle spese processuali.
G.d.P. Palermo, sent., n. 2611 del 12.10.2021
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