POST FACEBOOK E EMAIL DAL CONTENUTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEI SUOI SUPERIORI: MANAGER LICENZIATO PER INSUBORDINAZIONE.
Un account manager veniva licenziato dall’azienda per cui lavorava per aver scambiato email e post Facebook contro i suoi superiori, i Giudici di merito ritenevano decisivo il contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti dei diretti superiori e dei vertici aziendali rinvenuto nelle comunicazioni del lavoratore, a mezzo di tre e-mail e del messaggio sul suo profilo Facebook, legittimamente acquisibile e, precisavano, in quanto non assistito da segretezza per la sua conoscibilità anche da terze persone.
Il materiale probatorio era sufficiente per addebitare al lavoratore un’insubordinazione grave sanzionabile col licenziamento, anche perché tale da precludere la prosecuzione del rapporto a seguito della elisione del legame di fiducia tra l’azienda e il manager.
Non concorde l’uomo cercava di far valere l’illegittimità del licenziamento e ricorreva in Cassazione, sostenendo innanzitutto l’illegittimità dell’acquisizione, da parte della società, dei post presenti su Facebook, rimarcando principalmente che la propria pagina social era destinata alla comunicazione esclusiva con i propri ‘amici’ e pertanto riservata, espressiva di una modalità incompatibile con la denigrazione o la diffamazione.
In subordine, la tesi difensiva riteneva che gli atti posti in essere dal lavoratore non fossero qualificabili come atti di insubordinazione.
La Corte ribadiva l’esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in una chat privata, in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, e pertanto da considerare come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, ma evidenziavano che nella vicenda in esame non sussisteva alcuna esigenza di protezione di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro diffuso su Facebook, in quanto la pubblicazione del post sul profilo personale nel social network, rappresentava un mezzo idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Per quanto riguardava l’insubordinazione, il Giudici rammentavano che non potesse limitarsi al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estendeva a qualsiasi altro comportamento da lui tenuto e atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione aziendale, quindi, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti poteva essere suscettibile, di per sé, di arrecare pregiudizio all’organizzazione datoriale, dal momento che l’efficienza dell’azienda basata sull’autorevolezza di cui godevano i suoi dirigenti e quadri intermedi, risentiva un indubbio pregiudizio allorché il dipendente attribuisse loro, con toni ingiuriosi, qualità manifestamente disonorevoli.
E dunque, acclarata l’insubordinazione compiuta, la Corte non poteva che ritenere legittimo il licenziamento.
Cass. civ., sez. lav., sent., n. 27939 del 13.10.2021
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