CICLISTA CONDANNATO PER OMICIDIO STRADALE: NON PUO’ ESSERGLI SOSPESA LA PATENTE DI GUIDA.
Dopo la condanna per omicidio stradale, un ciclista ricorreva in Cassazione lamentandosi del fatto che il giudice avesse applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per aver cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non era prevista alcuna abilitazione alla guida.
La Corte di Cassazione riteneva il motivo di ricorso fondato affermando che non poteva applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi avesse commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non fosse richiesta alcuna abilitazione, in questo caso la bicicletta.
L’omicidio stradale commesso alla guida di un velocipede non poteva condurre alla sospensione della patente di chi si fosse reso responsabile anche del più grave dei reati stradali previsto dal codice penale. La Corte annullava quindi la sospensione della patente all’uomo.
Cass. pen., sez. IV, n. 37548 del 5.10.2021
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