LAVORA FULL TIME E SI OCCUPA DELLA FAMIGLIA: ALL’EX MOGLIE SPETTA COMUNQUE L’ASSEGNO DIVORZILE.
Il Tribunale pronunciava il divorzio tra marito e moglie, sancendo il diritto per la donna di percepire l’assegno divorzile di 1.500 euro mensile, posto a carico del marito. L’uomo impugnava la pronuncia di primo grado dinanzi la Corte d’Appello, la quale riduceva l’assegno a 1.200 euro mensili.
Per l’uomo tale riduzione non era sufficiente, e ricorreva in Cassazione tentando di ridimensionare il ruolo riconosciuto all’ex moglie nella gestione familiare durante gli anni di matrimonio, innanzitutto evidenziava che per anni si erano avvalsi tra le mura domestiche della collaborazione di una colf con frequenza plurisettimanale. E in secondo luogo, la sua ex moglie non era priva di mezzi adeguati, ma era economicamente indipendente, avendo sempre svolto l’attività di insegnante in una scuola pubblica, professione per cui aveva studiato.
La Corte non si lasciava convincere dalle tesi difensive, ritenendo corretta l’ottica adottata in appello, in quanto i giudici avevano considerato il livello di autosufficienza economica della donna (ed infatti avevano ridotto l’assegno), ma si era tenuto conto anche del contributo da lei fornito alla realizzazione della vita familiare e del patrimonio familiare e personale del marito, il quale per la sua carriera aveva passato molti periodi all’estero. La Corte d’Appello aveva valorizzato i 23 anni di convivenza tra i coniugi, periodo in cui l’uomo aveva potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale, conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti, e beneficiando effettivamente della attenzione e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico. La donna pur avendo comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante, non aveva sacrificato le aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, dettaglio che poteva incidere sulla componente perequativa e riequilibratrice dell’assegno divorzile, riducendola, ma non azzerarla, ove risultasse, come in questo caso, che il coniuge avesse con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.
La Corte quindi confermava l’assegno divorzile di 1200 euro per la donna a carico dell’ex marito.
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., n. 29195 del 20.10.2021
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