Un uomo ricorreva al Giudice di Pace di Latina per vedere dichiarata l’inefficacia e/o la nullità di un’ordinanza emessa dalla Prefettura di Latina, unitamente al verbale emesso dalla Polizia Locale lamentando la carenza di segnaletica della rilevazione della velocità media per l’uso tipo “tutor” della medesima apparecchiatura che poteva essere utilizzata anche come autovelox. Il Giudice di Pace riteneva fondato il ricorso, in quanto la carenza dei cartelli di preavviso sull’uso dell’apparecchio elettronico era anche motivo di ricorso amministrativo, potendo essere adoperato sia come rilevatore della velocità puntuale, autovelox in postazione fissa, che come tutor, rilevatore della velocità media. Vi era dunque un conseguente inganno nei confronti dell’utente, in relazione al tipo di uso dell’apparecchio ed alla tipologia della strada. Sono infatti nulle le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”. La segnaletica verticale di preavviso doveva indicare espressamente che il rilevamento della velocità veniva effettuato attraverso due telecamere poste all’inizio ed alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto, come nel caso dell’autovelox.
Veniva anche a mancare il principio e l’obbligo di trasparenza della pubblica amministrazione, sancito nelle Circolari Maroni e Minniti, dove si precisava che l’impiego delle apparecchiature di controllo doveva avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione.
Non per l’ultimo, anche la Consulta interveniva sull’obbligo di trasparenza della pubblica amministrazione, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Nel caso di specie, non avendo il Comune adottato un comportamento trasparente nel rilevare la velocità e nell’accertarne la violazione, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando l’ordinanza ed il verbale illegittimo per mancanza di trasparenza nelle modalità di accertamento.
G.d.P. Latina, sent., n. 835 del 5.8.2021
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