Il conducente di un autocarro investiva una donna anziana in fase di attraversamento della strada, omettendo di arrestare il veicolo tempestivamente. A seguito delle gravi lesioni traumatiche conseguenti l’incidente, la donna moriva. L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
La difesa del conducente sottolineava la condotta imprevedibile della donna, sottolineando la condizione di traffico intenso al momento dell’incidente che non aveva permesso al conducente una buona visuale, data anche la presenza di altre automobili sulla strada. Inoltre, secondo la difesa, l’autocarro viaggiava ad una velocità adeguata, rispettando il limite dei 50 km/h previsto per quel tratto di strada, mentre la donna teneva un comportamento imprevedibile, attraversando la strada al buio, fuori dalle strisce pedonali e in un momento di traffico particolarmente intenso.
Alla tesi difensiva la Cassazione replicava che il conducente aveva investito la donna in una fase avanzata dell’attraversamento della strada, a circa un metro dalla linea di mezzeria, travolgendola con tale violenza da proiettarne il corpo ad una distanza di sedici metri, dopo averlo caricato sul cofano del veicolo, la vittima era una donna di 71 anni che deambulava con l’uso di un bastone ortopedico e quindi procedeva lentamente durante l’attraversamento, per concludere, considerato il punto d’urto, la larghezza della carreggiata e l’andatura del pedone, si era stimato che l’avvistamento della persona offesa da parte del conducente fosse avvenuto ad una distanza di circa 80 metri. Sulla base di questi elementi si era concluso correttamente che il sinistro stradale fosse ascrivibile alla condotta colposa del conducente, che, con grave negligenza ed imprudenza, mancando di adeguare la velocità del veicolo in modo da mantenerne il controllo e mancando di osservare la norma che imponeva di prestare particolare attenzione ai pedoni nella fase di attraversamento, favorendone il passaggio, aveva proseguito la marcia travolgendo la vittima. Inoltre, la scarsa visibilità e il traffico intenso avrebbero imposto al conducente maggiori cautele, tenendo anche presente che l’incidente era avvenuto in orario diurno, su una strada fiancheggiata da abitazioni. L’attraversamento fuori dalle strisce pedonali non era evento eccezionale da cui poteva farsi discendere l’esonero da responsabilità del conducente, che aveva l’obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta guida, soprattutto vedendo l’andatura lenta del pedone e la larghezza della carreggiata il conducente avrebbe avuto tutto il tempo per arrestare il veicolo.
La Corte quindi dichiarava inammissibile il ricorso.
Cass. pen., sez. IV, n. 34335 del 16.6.2021
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