Un automobilista a seguito di un pre-test dopo essere stato fermato in strada, veniva condotto al comando per un controllo ufficiale del tasso alcolemico nel sangue, ed in seconda prova veniva registrato un tasso alcolemico di 0,55 grammi per litro.
I giudici di merito ritenevano legittimala multa consequenziale al test e confermavano il corretto operato degli agenti. Ma l’automobilista, non concorde, ricorreva in Cassazione sostenendo che l’atto di accertamento irripetibile nei suoi confronti fosse nullo, in quanto, aveva prestato il suo consenso ad essere sottoposto al controllo del tasso alcolemico, a condizione di essere assistito da un difensore di fiducia e nonostante il difensore indicato e contattato avesse dichiarato la sua immediata disponibilità, la Polizia municipale aveva proceduto alla prima rilevazione in assenza del difensore.
La Cassazione però non appoggiava tale tesi difensiva. Il controllo della Polizia municipale era stato effettuato legittimamente, dal momento che, antecedentemente all’esecuzione del primo regolare controllo, l’automobilista era stato reso edotto del diritto di farsi assistere da un difensore, a pena di nullità dell’accertamento. L’automobilista aveva indicato il suo legale di fiducia, ma quest’ultimo, benché prontamente contattato, non aveva presenziato al primo controllo (avvenuto circa venti minuti dopo la sua chiamata), il quale aveva una mera funzione di verifica immediata, priva di rilevanza in concreto.
Per i giudici, la prolungata, ma temporaneamente vana, attesa del difensore indicato dall’automobilista, tenuto conto della congruità del lasso temporale decorso, non aveva comportato alcuna illegittimità della prima prova, considerando anche il determinante fattore che un’eccessiva protrazione dell’attesa avrebbe potuto incidere sull’attendibilità e sull’efficacia dell’accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale dell’esito della rilevazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della eventuale configurabilità della violazione prevista dal Codice della strada.
Ciò che contava era l’obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di avvertire un proprio difensore di fiducia, non incidendo su tale legittimità l’esecuzione del test alla necessaria presenza del difensore indicato.
Il difensore, aveva poi presenziato all’esecuzione della seconda prova, dovendo quindi considerarsi salvaguardato anche il concreto esercizio del diritto di assistenza difensiva. La correttezza delle operazioni della polizia nonché il risultato del secondo test rendevano legittima l’elevazione del verbale di contestazione nei confronti dell’automobilista, pertanto la Corte rigettava il ricorso.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 27378 dell’8.10.2021
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