MADRE POSTA VIDEO DELLA FIGLIA SU TIK TOK: CONDANNATA DAL TRIBUNALE A RIMUOVERLI
Una madre finiva sotto accusa per aver postato su Tik Tok alcuni video della figlia minore, violando secondo i giudici norme interne, internazionali e comunitarie.
Il Tribunale di Trani nella valutazione del caso teneva conto di elementi quali l’aterritorialità della rete, che consentiva agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, e della possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile.
Il Codice della Privacy considerava l’immagine fotografica dei figli come un dato personale, e la sua diffusione integrava un’interferenza nella vita privata; nel caso di minori di sedici anni occorreva il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo, senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore. Nel caso di specie non vi era il consenso del padre alla pubblicazione dei video, l’accesso al profilo social della moglie, infatti, non poteva considerarsi come accettazione alla pubblicazione delle foto della minore.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che la minore all’epoca della pubblicazione dei video aveva nove anni, dunque l’inserimento delle sue foto sui social network costituiva comportamento potenzialmente pregiudizievole per lei in quanto ciò determinava la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali potevano essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, essendovi anche l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggavano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traevano materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Vi era quindi un pregiudizio per il minore insito nella diffusione della sua immagine sui social network, sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione andava impartito immediatamente.
Per tali ragione il Tribunale di Trani ordinava alla madre di rimuovere le immagini, i dati e le informazioni che si riferivano alla figlia e che erano inseriti nei social network; dalla comunicazione del provvedimento, di diffondere immagini, informazioni e dati che si riferivano alla minore senza il consenso espresso anche del padre; di versare 50 euro sul conto della minore per ogni giorno di ritardo nell’eseguire l’ordine di rimozione.
Trib. Trani, ordinanza del 30.8.2021
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