TRASCURA GLI OBBLIGHI SCOLASTICI DEL FIGLIO: MADRE PERDE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il Tribunale per i minorenni dichiarava la decadenza della donna dalla responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, il procedimento era stato originato dalle problematiche sorte dopo il trasferimento del ragazzino insieme alla madre presso l’abitazione della nonna materna. Il minore aveva attraversato un periodo difficile, caratterizzato da scarsa frequentazione scolastica, comportamenti inappropriati ed oppositivi e incapacità di adattamento alle regole. Da qui l’incapacità educativa materna della donna, affetta da psicosi con ritardo mentale, l’inadeguatezza della nonna materna e il disinteresse del padre. La madre non provvedeva ad assumere i farmaci necessari per le patologie di cui soffriva e non era in grado di contrastare i comportamenti disfunzionali del figlio che risultava affetto da disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo dell’attenzione, disagio emozionale reattivo ad importanti problematiche pedagogiche ed affettivo-relazionali nel contesto familiare.
Il Tribunale aveva dunque dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e di collocare il figlio presso una comunità educativa, facendo anche ricorso all’aiuto della forza pubblica. La Corte d’Appello concordava con la decisione del Tribunale dei minorenni, pertanto la donna ricorreva in Cassazione sostenendo, attraverso la sua difesa, che non sussistevano i presupposti per adottare il provvedimento di decadenza dalla responsabilità e ritenendo che fosse stato emesso esclusivamente in conseguenza del suo stato di salute. La Corte evidenziava però che i giudici di merito avevano avuto modo di esaminare i problemi mentali della donna, la quale avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti presso il Centro di salute mentale, ai quali però non si era sottoposta. Era stato però decisivo il fatto che la donna non avesse adempiuto agli obblighi genitoriali, trascurando gli obblighi scolastici del minore, vanificando ogni percorso psicopedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore, il quale invece, aveva dimostrato di trarre vantaggi dall’inserimento in comunità, acquisendo sicurezza ed autonomia.
La donna era stata protagonista di numerosi tentativi di aiuto e di assistenza, non andati a buon fine per il comportamento oppositivo tenuto sia da lei che dalla nonna del minore. La decisione non avrebbe dunque potuto essere diversa, la Corte rigettava il ricorso della madre confermando la decisione del Tribunale per i minorenni e della Corte d’appello.
Cass. civ., sez I, n. 20246 del 15.7.2021
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