VIENE A MANCARE L’ORIGINARIO CONSENSO SE IL RAPPORTO FISICO DIVENTA VIOLENTO
Un uomo finiva sotto processo per violenza sessuale e veniva condannato sia in primo che in secondo grado, non concorde con la decisione dei giudici ricorreva in Cassazione e tramite la sua difesa forniva una propria versione dei fatti in cui vi era stato un originario consenso da parte della donna vittima della violenza e ponendo in evidenza il contesto del rapporto con la donna, ovvero che entrambi si trovavano quella sera sotto l’effetto di cocaina. La Cassazione però sottolineava come in primo ed in secondo grado i giudici avessero rilevato elementi oggettivi dati dalle lesioni personali ascrivibili al rapporto sessuale e alle condotte dell’uomo, con particolare riguardo alle ecchimosi esistenti sulle cosce della donna e riconducibili alle pratiche sessuali. Vi erano poi una serie di messaggi che la vittima aveva scambiato con un’amica subito dopo l’accaduto, dove narrava lo svolgimento della vicenda, le violenze dell’uomo ed in genere la sua condotta, quantomeno sopra le righe, nelle lunghe ore del loro rapporto sessuale. Secondo i giudici era fondamentale il fatto che nell’originario accordo tra i due, l’uomo non avesse mai lasciato intendere che il rapporto fisico tra i due trasmodasse in qualcosa di diverso e di violento, e non aveva nemmeno mai dato prova che di questa mutazione del rapporto fisico vi fosse stata accettazione da parte de giovane. Era dunque logico ritenere che il consenso fosse venuto a mancare una volta degenerato il rapporto sessuale. Le constatate violenze, non precedute da alcuna intesa per quel tipo di rapporto, inchiodavano l’uomo, al di là della discutibilità del comportamento della donna, ciò che contava era il clima di violenza instauratosi durante il rapporto e la cessazione di ogni accordo sulla prosecuzione del rapporto sessuale ormai degradato. La Corte quindi rigettava il ricorso confermando la condanna per violenza sessuale.
Cass. pen., sez. III, n. 26854 del 14.7.2021
0 commenti