IL CREDITORE CHE COMUNICA A TERZI L’INADEMPIMENTO DEL DEBITORE NE VIOLA LA PRIVACY
Una donna citava in giudizio il Ministero degli Esteri per aver inviato corrispondenza personale all’indirizzo pec della scuola dove lavorava. Il Tribunale sottolineava che le comunicazioni personali potevano essere inviate nel luogo di lavoro solamente dopo vari infruttuosi tentativi presso la residenza e/o il domicilio, dunque accoglieva la domanda della donna riconoscendo l’illiceità della comunicazione e condannando il Ministero al risarcimento del danno. Ricorso in Cassazione, il Ministero rilevava che la diffida volta alla dipendente costituiva un provvedimento datoriale di competenza del Dirigente scolastico, il quale prevedeva che nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spettava al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse del personale. Ma la Cassazione sottolineava che la Autorità per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 30.11.2005, aveva prescritto che l’attività di recupero crediti deve svolgersi a cura del creditore nel rispetto dei principi di liceità (che poteva ritenersi violato nell’ipotesi di comunicazione a terzi come familiari o vicini di casa, dell’inadempimento del debitore), correttezza (per il quale non era possibile comunicare a terzi lo stato in cui versava il debitore nel tentativo di prendere contatto con lui come, ad esempio, indicare sull’esterno della busta la dicitura “recupero crediti”) e pertinenza (per il quale potevano formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale o partita iva, ammontare del credito vantato e delle condizioni di pagamento e i recapiti forniti dall’interessato o comunque accessibili dai pubblici registri. In virtù di questi principi la Corte rigettava il ricorso, ritenendo illecito non solo l’invio della comunicazione presso la PEC dell’istituto scolastico dove lavorava la debitrice, che ha consentito a terzi di venire a conoscenza di dati personali, ma anche la richiesta dei dati relativi allo stipendio, finalizzata a esperire la procedura esecutiva, in quanto tale avrebbe dovuto contenere i dati strettamente necessari a tal fine senza illustrare l’intera vicenda.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18783 del 2.7.2021.
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