PADRE CONDANNATO A RISARCIRE LE FIGLIE PER AVER VERSATO UN MANTENIMENTO SOLO PARZIALE
Un uomo veniva condannato a venti giorni di reclusione e al risarcimento delle due figlie costituitesi parti civili, per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, non avendo provveduto al pagamento delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento delle due figlie minori, avendo corrisposto somme mensili dell’importo di 300/400 euro a fronte dell’importo di 800 euro stabilito dal Tribunale per i minorenni e comunque anche inferiori all’importo ridotto a 600 euro mensili nell’accordo stragiudiziale non omologato. Non concorde con la decisione di secondo grado, il padre ricorreva in Cassazione, evidenziando la situazione di difficoltà economica da lui vissuta e lo sforzo da lui compiuto per effettuare dei versamenti parziali in favore delle figlie, per le quali non era stato dimostrato che avessero subito ripercussioni sul loro stato di bisogno. La tesi difensiva non convinceva però la Corte, la quale sottolineava la mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere che il genitore si fosse trovato nell’impossibilità assoluta di versare le somme di denaro dovute, sebbene l’importo di 600 euro al mese fosse stato concordato in epoca prossima a quella in cui sarebbero insorte le dedotte difficoltà economiche. Non si poteva quindi assimilare una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria con una condizione di oggettiva impossibilità assoluta ad adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare, poiché le difficoltà economiche non escludevano la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora non risultasse provato che quelle difficoltà si fossero tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, anche solo parzialmente l’obbligazione. La Corte quindi confermava la condanna ed il risarcimento dovuto alle figlie per il danno patrimoniale da loro subito, rigettando il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 24554 del 23.6.2021)
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