MINORENNE RIPRENDE IL RAPPORTO CON UNA COETANEA: CONDANNATO
Un minorenne veniva accusato di violenza sessuale di gruppo e di pornografia minorile per avere costretto una ragazzina a subire un rapporto sessuale, con la complicità di un altro ragazzo, e per avere filmato il rapporto. Il minorenne veniva condannato in primo ed in secondo grado a 2 anni e 9 mesi di reclusione e 13000 euro di multa. Il ragazzo tramite la sua difesa ricorreva in Cassazione, sostenendo che il materiale video realizzato non poteva considerarsi penalmente rilevante in quanto non costituiva materiale pornografico, dal momento che a tal fine l’autore doveva considerarsi mosso da una finalità sessuale. Ma la Cassazione non concordava con tale tesi difensiva, ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non era richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale ed evidenziava che il reato esisteva anche nell’ipotesi di prestazione del consenso da parte della persona offesa minorenne. Inoltre, in questo episodio, le riprese eseguite dai ragazzi avevano ad oggetto il compimento di atti sessuali espliciti, a cui non era affatto estraneo lo scopo di natura sessuale, dovendosi intendere in tal senso la capacità del video di provocare nello spettatore il risveglio ovvero il rinnovo di istinti erotici, contestualmente al compiacimento legato alla visione del materiale così prodotto. Per ritenere la sussistenza del reato doveva sussistere uno scopo di natura sessuale, e l’indubbio scopo sessuale che aveva determinato la produzione del video in questione, che aveva ripreso il compimento di atti sessuali espliciti nel momento stesso in cui essi venivano compiuti, era stato evidenziato sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Accertati nella vicenda gli elementi di riprese esplicite e il fine sessuale, non poteva che non rigettarsi il ricorso del minore, confermando l’addebito del reato di pornografia minorile.
(Cass. pen., sez. III, n. 30326 del 4.8.2021)
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