SENTENZA DEL GIORNO – 30/08/2021

da | Ago 30, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2021

PASSEGGIA IN UN CENTRO ABITATO CON IN TASCA UN TIRAPUGNI: E’ PORTO ABUSIVO D’ARMI

Sorpreso a passeggiare in un centro abitato con un tirapugni in metallo, nascosto nella tasca del giubbotto, un uomo veniva condannato a 18 mesi di reclusione per porto abusivo di armi. L’uomo ricorreva in Cassazione e tramite la sua difesa tentava di mettere in discussione la decisione presa in secondo grado puntando in particolare sulla catalogazione del tirapugni come mero oggetto atto ad offendere. La Corte però respingeva tale tesi difensiva, sostenendo che il tirapugni era da ritenere un’arma a tutti gli effetti, visto che l’unico scopo poteva essere quello di offendere un’altra persona colpendola, potendosi, con il suo impiego, solamente ledere a terze persone, il che lo assoggettava alle leggi che disciplinavano l’acquisto, la detenzione e l’uso delle armi. Dunque, erano da qualificare come armi tutti gli strumenti atti ad offendere e che, erano, naturalmente, destinati a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto.

Le armi improprie, a differenza di quelle proprie, possono essere qualificate come strumenti idonei a offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, quello scopo, né sono state ideate e realizzate per quella finalità. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa e qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l’offesa, può essere utilizzato anche con quel fine. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all’autorità di pubblica sicurezza mentre delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione.

Secondo i giudici, il tirapugni era uno strumento che aveva naturale e oggettiva finalità di offesa e che, impiegato, era utilizzato solo per incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un’azione violenta. Essendo un oggetto ideato per l’offesa e che andava annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttavano abilità e forza fisica individuale, per recare offesa e produrre lesioni. Trattandosi di un’arma a tutti gli effetti, che aveva destinazione naturale di offesa contro le persone, ne era assolutamente vietato il porto e violare il paletto normativo comportava la pena dell’arresto. La Corte quindi confermava la condanna e rigettava il ricorso.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 23840 del 17.6.2021)

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