SENTENZA DEL GIORNO – 13/07/2021

da | Lug 13, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - LUGLIO 2021

SOTTRAZIONE DELLO STRISCIONE AI TIFOSI: E’ RAPINA.

Alcuni tifosi venivano aggrediti e gli veniva intimato di rimuovere uno striscione che alla fine veniva loro sottratto con forza. Tribunale e Corte d’Appello ritenevano evidente la colpevolezza di uno dei tifosi che aveva messo a segno il colpo ai danni della tifoseria avversaria, condannandolo per rapina.Ricorso in Cassazione l’uomo sosteneva che non si potesse parlare di rapina, poiché lo striscione oggetto della condotta non rivestiva alcun valore economico, e quindi mancava sia l’ingiusto profitto che l’altrui danno. Sottolineando poi che il gesto di strappare lo stendardo ai tifosi avversari aveva, nella simbologia violenta delle tifoserie più aggressive, il significato di sopraffare l’avversario, e quindi le condotte in esame, avuto riguardo alla contrapposizione tra tifoserie, non potevano essere dotate dell’attitudine di rendere manifesto in maniera univoca che il proposito criminoso fosse quello dell’impossessamento dello striscione. Ma la Cassazione sulla base del quadro probatorio acquisito, appurava che più persone avevano avvicinato con fare minaccioso le persone offese, intimando loro di non esporre lo striscione della propria squadra, e di fronte a un rifiuto avevano poi ingaggiato una colluttazione per impossessarsi dello stendardo. Ma soprattutto, lo striscione, oggetto di discussione prima e colluttazione poi, era suscettibile di valutazione economica, trattandosi di bene frutto di materiale acquistato e oggetto di normale compravendita anche al di fuori degli stadi, con la conseguenza che la sua sottrazione poteva essere valutata in termini di danno ingiusto. Era, dunque, significativo, il fatto che tale sottrazione fosse valutata dai tifosi aggressori in termini di utilità non patrimoniale. Era legittimo parlare di rapina, considerando il concetto di profitto andava inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 18977 del 14.5.2021)

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