TRADISCE LA MOGLIE E GLI VIENE ADDEBITATA LA SEPARAZIONE: AD INCHIODARLO I MESSAGGI ONLINE.
Ufficializzata la separazione tra moglie e marito, Tribunale e Corte d’Appello ritenevano evidente che fosse stato l’uomo ad originare la irreversibile crisi coniugale, essendo acclarata la relazione extraconiugale da lui avuta con un’altra donna, la cui esistenza veniva comprovata dai messaggi amorosi da lui spediti per via telematica. In particolare in secondo grado emergeva che l’uomo non aveva mai contraddetto la riferibilità alla sua persona delle emergenze telematiche relative a frasi dimostrative di una relazione sentimentale, anzi la circostanza relativa all’intrattenimento di un legame extraconiugale era stata oggetto di una confessione stragiudiziale resa dall’uomo e quanto da lui dichiarato era stato confermato nel contenuto inequivoco dei messaggi acquisiti in giudizio. La difesa dell’uomo puntava tutto sull’illegittimità del prelievo di contanti effettuato dalla moglie sul conto a lui intestato e sull’abbandono della casa coniugale da parte della donna. Ma per i giudici tali elementi non assumevano rilievo ai fini del giudizio di addebito della separazione, dato il loro logico collegamento con la condotta fedifraga del marito.Ricorso in Cassazione l’uomo sosteneva di avere smentito in più occasioni di essere l’autore dei messaggi inoltrati online, che attesterebbero l’esistenza di una relazione extraconiugale, aggiungendo che era illogico risalire a un tradimento solo sulla base di comunicazioni telematiche. Queste obiezioni non erano sufficienti però per mettere in discussione l’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche che certificavano la relazione avuta dall’uomo in costanza di matrimonio e segnalata dalla moglie. La Corte precisava inoltre che a dare ancor più peso alle comunicazioni telematiche, che contenevano espressioni dal significato inequivoco, e cioè frasi amorose e dimostrative della relazione sentimentale aveva provveduto proprio l’uomo con una chiara confessione stragiudiziale, cioè ammettendo la propria relazione extraconiugale e spiegando di non poterla interrompere. Si ribadiva inoltre che il prelievo di denaro operato dalla donna sul conto del marito e la decisione della donna di abbandonare la casa coniugale non potevano essere considerati causa della compromissione dell’unione matrimoniale, essendo, invece, una sorta di reazione alla la condotta fedifraga del marito. La Corte quindi rigettava il ricorso.Cassazione, sez. VI Civile , ordinanza n. 12794 del 13.5.2021)
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