CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
A seguito di un tamponamento tra un autoarticolato ed un’auto, il terzo trasportato veniva sbalzato fuori dal veicolo e decedeva dopo esser stato investito da altri veicoli sopraggiunti. La società assicuratrice risarciva gli eredi della vittima, ma conveniva in giudizio il suo assicurato di fronte al Tribunale di Bologna, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 268.202,40 euro. Tribunale e Corte d’appello concordavano con la linea difensiva dell’Assicurazione che riteneva non operante la garanzia assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza. L’automobilista non ci stava e ricorreva in Cassazione dove sostanzialmente lamentava la violazione e la falsa applicazione della legge laddove la Corte d’Appello aveva reputato inoperante la garanzia assicurativa. L’uomo infatti osservava che il tasso alcolometrico, sulla base del parere dei medici legali, era pari a 0,28 g/l, dunque inferiore di circa la metà rispetto alla soglia più bassa prevista dal codice della strada che ritiene un soggetto in stato di ebbrezza da 0,8 grammi per litro. Nel caso specifico infatti il giudice di merito aveva accertato che i referti ematici avevano evidenziato un tasso alcolometrico non eccedente il limite. Di conseguenza, la Corte riteneva che se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuiva all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso andava identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada, e dunque superiore a 0,8 g/l.Essendo quello dell’automobilista in questione pari a 0,28 g/l, la garanzia era da considerarsi operativa, dunque la Corte accoglieva i motivi di doglianza e cassava la sentenza rinviandola alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12900 del 13.4.2021)
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