MOGLIE NON CUCINA E NON LAVA I PIATTI: LE LAMENTELE DEL MARITO NON VALGONO L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALLA DONNA.
Fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi decidevano di separarsi, tentando di addebitarsi la colpa reciprocamente. In particolare, l’uomo si lamentava dinanzi al giudice che la moglie aveva mostrato un contegno di disinteresse e di indifferenza per il partner, contegno teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia nonché a far mancare l’assistenza materiale e morale. Secondo l’uomo vi erano stati comportamenti manifestati nel rifiuto della moglie di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali, aggiungendo di avere spesso provveduto a fare la spesa e di essersi spesso recato a consumare la colazione a casa della madre, la quale poi provvedeva a lavargli gli abiti da lavoro.Per i giudici del Tribunale, però, né l’uomo né la donna erano riusciti a dimostrare che la frattura si era prodotta per la violazione, attribuibile al partner, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal matrimonio. Era impensabile attribuire alla donna una tale trasgressione degli elementari doveri di collaborazione tale da giudicarla colpevole di un sostanziale abbandono del nucleo famigliare. In sostanza, si era appurato che talora il marito faceva la spesa e che egli soleva far lavare gli abiti da lavoro dalla madre, circostanza giustificata dalla moglie con l’esigenza di non contaminare gli indumenti del figlio minore. Si ricordava che a seguito del matrimonio i coniugi assumevano gli stessi diritti e gli stessi doveri, erano tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione.Moglie e marito sono posti su un piano del tutto paritario. Non è previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi i coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro partner a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile. Altresì venivano respinte le richieste della moglie che voleva addebitare la separazione al marito che aveva una stabile relazione extraconiugale avuta dal marito, ma, in realtà aveva ammesso più semplicemente di non andare più d’accordo col coniuge. La frattura era quindi prodotta dal venir meno del feeling col coniuge e, dunque, non poteva stabilirsi una relazione causale tra la fine del loro rapporto e la relazione adulterina del marito.Il Tribunale, dunque, rigettava le contrapposte domande di addebito. (Tribunale di Foggia, sez. I Civile, sentenza n. 1092 del 5.5.2021)
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